Oggetto: tirocinanti e loro formazione art. 2 D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro)

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore

tirocinante e formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro