Oggetto: consultazioni elettorali – Europee 2019
L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 stabilisce che, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni (compresi i referendum), tutti i lavoratori dipendenti che sono stati chiamati a svolgere funzioni elettorali, compresi i rappresentanti dei candidati e di lista o di gruppo di candidati, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum te, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo necessario per lo svolgimento delle relative operazioni.
La legge sancisce, quindi consultazioni elettorali Europee 2019