Utilizzo apparecchi di video-sorveglianza (sia impianti che telecamere wi-fi che bluetooth)
Secondo quanto disciplinato dall’ articolo 4 della legge n. 300/1970, così come risulta modificato dal D.Lgs. n. 151/2015:
– “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.
Sulla base di tale disposizione, quindi: